Art. 16.
(Rifiuto del permesso di soggiorno).

      1. Il rifiuto del permesso di soggiorno è notificato all'interessato tramite comunicazione scritta in italiano e in una lingua a lui comprensibile. La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:

          a) la motivazione, a termini di legge, del rifiuto;

          b) gli adempimenti che il cittadino e la cittadina stranieri devono espletare a seguito del rifiuto;

          c) le modalità di impugnazione;

          d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

      2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio competente propone all'interessato l'accesso a un programma di ritorno concordato nel Paese di origine di cui all'articolo 42.
      3. Entro due mesi lavorativi dalla data di notifica del rifiuto, il cittadino e la cittadina stranieri sono tenuti ad allontanarsi dal territorio nazionale.
      4. Qualora il rifiuto sia stato disposto dal comune, il responsabile del procedimento trasmette il fascicolo relativo allo straniero alla questura competente per territorio. La trasmissione del fascicolo può essere effettuata anche in forma elettronica.
      5. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno è proponibile, entro due mesi lavorativi dalla data di notifica, ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Avverso il provvedimento di rifiuto del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno è proponibile, entro due mesi lavorativi dalla data di notifica, ricorso al tribunale in composizione monocratica competente ai sensi dell'articolo

 

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25, primo periodo, del codice di procedura civile, che decide secondo le modalità di cui agli articoli 737 e seguenti del medesimo codice.
      6. Il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno sospende l'efficacia del provvedimento fino alla decisione del tribunale di cui al comma 5, secondo periodo, che deve essere assunta entro tre mesi. In caso di particolari esigenze istruttorie specificamente motivate, il giudice può decidere oltre tale termine.
      7. L'esito negativo del ricorso di cui ai commi 5 e 6 non pregiudica l'accesso al programma di ritorno concordato nel Paese di origine di cui all'articolo 42.
      8. In caso di esito positivo del ricorso il giudice dispone il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'autorità competente. Qualora ne ravvisi le condizioni il giudice dispone il rilascio di un permesso di soggiorno ad personam ai sensi dell'articolo 32.